Art. 4.
(Disposizioni particolari).

      1. Per gli effetti relativi agli articoli da 1 a 3 della presente legge, le disposizioni di cui al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi speciali e che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, dell'operatività dei singoli istituti processuali e dell'applicazione delle misure di sicurezza trovano applicazione nei confronti dei minorenni, devono intendersi riferite ai minori di anni sedici.